Farmaci a base di cannabinoidi, si all’utilizzo in Emilia-Romagna

Via libera in Emilia-Romagna all’utilizzo di farmaci a base di cannabinoidi. L’Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza la proposta di legge che rende tali farmaci, quelli “già prescrivibili ai sensi della normativa nazionale”, oggetto “o di erogazione in ambito ospedaliero o assimilabile, ovvero di trattamento in ambito domiciliare”, con l’obiettivo di “disciplinare e organizzare le modalità di accesso” e, quindi, di “agevolarne l’acquisizione e imputare i relativi costi al Sistema sanitario regionale”. A favore della proposta hanno votato i gruppi di maggioranza, M5s e Giovanni Favia (Misto); astenuti Fi-Pdl, Lega nord e Udc. I consiglieri Luca Bartolini e Enrico Aimi (Fi- Pdl) hanno votato contro.

La proposta di legge è stata presentata da Franco Grillini (Misto), relatore della provvedimento, insieme a Andrea Defranceschi (M5s), Liana Barbati e Sandro Mandini (Idv), Gian Guido Naldi e Gabriella Meo (Sel-Verdi); Monica Donini e Roberto Sconciaforni (Fds) e i consiglieri del Pd Marco Monari, Thomas Casadei, Marco Carini, Anna Pariani, Antonio Mumolo, Mario Mazzotti, Luciana Serri, Roberto Piva, Tiziano Alessandrini e Roberto Montanari; Favia (Misto).

“Una proposta – ha detto Grillini – che è finalizzata solo ed esclusivamente per finalità terapeutiche. Il provvedimento detta disposizioni organizzative che applicano pienamente la normativa statale (sono già 12 le Regioni intervenute sulla materia)”. Il relatore ha poi ricordato che sono in cura in Emilia-Romagna 236 pazienti, di cui 209 a carico del Servizio sanitario regionale. La norma (art. 4), in particolare, circoscrive l’impiego dei farmaci cannabinoidi solo in presenza di un protocollo terapeutico redatto da un medico specialista. Per quanto riguarda invece “il trattamento in ambito domiciliare, i farmaci cannabinoidi potranno essere prescritti secondo le modalità previste dalla normativa nazionale”.

Welfare: approvata la legge per la promozione della cooperazione sociale

Le cooperative sociali come perno del welfare regionale: l’Assemblea legislativa ha approvato la proposta di legge “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, presentata dai consiglieri Pd Marco Carini (primo firmatario e relatore), Anna Pariani, Paola Marani, Mario Mazzotti, Damiano Zoffoli, Antonio Mumolo, Beppe Pagani, Roberto Piva e Marco Monari.

Il provvedimento riconosce il ruolo assunto dalle cooperative sociali nel sistema di welfare regionale, sia come erogatrici di servizi che nel collocamento protetto, ne sancisce l’operato in nuovi ambiti e sottolinea la rilevanza del sistema cooperativo nell’economia regionale. In particolare, nel provvedimento viene prevista l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali, la determinazione delle forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, progettazione, gestione, realizzazione e valutazione dei risultati del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, l’individuazione dei criteri di affidamento e conferimento dei servizi e misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
Per quanto concerne l’iscrizione all’Albo, ciò che cambia è la possibilità per le cooperative sociali di essere contemporaneamente nelle sezioni A e B; viene poi ampliata la gamma dei servizi gestiti dalle prime, andando a toccare gli ambiti sanitari ed educativi, fino alla formazione professionale e permanente. Viene quindi introdotto il nuovo concetto di “cooperative di comunità” per quelle cooperative sociali “che si prefiggono di mantenere vive e a valorizzare le comunità locali a rischio di spopolamento o di estinzione attraverso l’attività dei soci, membri essi stessi della comunità”.

Radicalmente rivisitata è la normativa degli affidamenti diretti e degli appalti, con una netta distinzione fra i casi in cui la legge consente di affidare direttamente il servizio alle cooperative sociali di tipo B per l’inserimento di soggetti svantaggiati – “in virtù della riconosciuta capacità di generare inclusione sociale e del forte legame col territorio” – e quelli in cui invece è necessaria la gara, che dovrà essere caratterizzata dalla presenza di clausole sociali per la Regione e gli Enti e Aziende da essa dipendenti e potrà esserlo per tutte le altre Amministrazioni regionali.
C’è poi l’introduzione delle “persone in condizioni di fragilità”, categoria prevista all’articolo 3, e l’inserimento di essa tra quelle destinatarie dell’intervento delle cooperative sociali di tipo B, finalizzate all’inserimento lavorativo: si tratta di “coloro che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza transitoria a causa di difficoltà di tipo sociale ed economico”.