Le cooperative sociali come perno del welfare regionale: l’Assemblea legislativa ha approvato la proposta di legge “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, presentata dai consiglieri Pd Marco Carini (primo firmatario e relatore), Anna Pariani, Paola Marani, Mario Mazzotti, Damiano Zoffoli, Antonio Mumolo, Beppe Pagani, Roberto Piva e Marco Monari.
Il provvedimento riconosce il ruolo assunto dalle cooperative sociali nel sistema di welfare regionale, sia come erogatrici di servizi che nel collocamento protetto, ne sancisce l’operato in nuovi ambiti e sottolinea la rilevanza del sistema cooperativo nell’economia regionale. In particolare, nel provvedimento viene prevista l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali, la determinazione delle forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, progettazione, gestione, realizzazione e valutazione dei risultati del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, l’individuazione dei criteri di affidamento e conferimento dei servizi e misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
Per quanto concerne l’iscrizione all’Albo, ciò che cambia è la possibilità per le cooperative sociali di essere contemporaneamente nelle sezioni A e B; viene poi ampliata la gamma dei servizi gestiti dalle prime, andando a toccare gli ambiti sanitari ed educativi, fino alla formazione professionale e permanente. Viene quindi introdotto il nuovo concetto di “cooperative di comunità” per quelle cooperative sociali “che si prefiggono di mantenere vive e a valorizzare le comunità locali a rischio di spopolamento o di estinzione attraverso l’attività dei soci, membri essi stessi della comunità”.
Radicalmente rivisitata è la normativa degli affidamenti diretti e degli appalti, con una netta distinzione fra i casi in cui la legge consente di affidare direttamente il servizio alle cooperative sociali di tipo B per l’inserimento di soggetti svantaggiati – “in virtù della riconosciuta capacità di generare inclusione sociale e del forte legame col territorio” – e quelli in cui invece è necessaria la gara, che dovrà essere caratterizzata dalla presenza di clausole sociali per la Regione e gli Enti e Aziende da essa dipendenti e potrà esserlo per tutte le altre Amministrazioni regionali.
C’è poi l’introduzione delle “persone in condizioni di fragilità”, categoria prevista all’articolo 3, e l’inserimento di essa tra quelle destinatarie dell’intervento delle cooperative sociali di tipo B, finalizzate all’inserimento lavorativo: si tratta di “coloro che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza transitoria a causa di difficoltà di tipo sociale ed economico”.