Riconoscere il ruolo che le cooperative sociali hanno assunto nel sistema di welfare regionale, sia come erogatrici di servizi che nel collocamento protetto, affermarne l’operato in nuovi ambiti e sottolineare la rilevanza del sistema cooperativo nell’economia regionale.
È quanto propone il progetto di legge presentato dai consiglieri PD Marco Carini, (primo firmatario) Anna Pariani, Paola Marani, Mario Mazzotti, Antonio Mumolo, Beppe Pagani e Roberto Piva dal titolo “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” che abroga l’attuale norma regionale in materia per l’attuazione della legge 381/1991. (L.r. 7/1994).
In Emilia-Romagna operano 920 cooperative sociali per un totale di 37.646 dipendenti. Più del 77% degli addetti è assunto con contratto a tempo indeterminato e il 76% del totale è costituito da donne, mentre l’8% appartiene a categorie svantaggiate, con una punta del 20% nella Provincia di Forlì-Cesena. “Oggi –si legge nella relazione che accompagna il testo – le cooperative sociali sono soggetti imprenditoriali a tutti gli effetti, uguali nei valori fondanti a quelle di un tempo, ma profondamente diverse nelle loro relazioni col territorio, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, nella capacità di fare impresa portando benefici tanto a se stesse quanto alla collettività”.
Composta di 26 articoli, la proposta in sintesi prevede “l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali; la determinazione delle forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, progettazione, gestione, realizzazione e valutazione dei risultati del sistema integrato di interventi e servizi alla persona; l’individuazione dei criteri di affidamento e conferimento dei servizi; misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale”.
Per quanto concerne l’iscrizione l’Albo, ciò che cambia è la possibilità per le cooperative sociali di essere contemporaneamente nelle sezioni A e B, viene poi ampliata la gamma dei servizi gestiti dalle prime, andando a toccare gli ambiti sanitari ed educativi, fino alla formazione professionale e permanente. Viene poi introdotto il nuovo concetto di “cooperative di comunità” per quelle cooperative sociali “che si prefiggono di mantenere vive e a valorizzare le comunità locali a rischio di spopolamento o di estinzione attraverso l’attività dei soci, membri essi stessi della comunità”.
Radicalmente rivisitata è la normativa degli affidamenti diretti e degli appalti, con una netta distinzione fra i casi in cui la legge consente di affidare direttamente il servizio alle cooperative sociali di tipo B per l’inserimento di soggetti svantaggiati -“in virtù della riconosciuta la capacità di generare inclusione sociale e del forte legame col territorio” – e quelli in cui invece è necessaria la gara, che dovrà essere caratterizzata dalla presenza di clausole sociali per la Regione e gli Enti ed Aziende da essa dipendenti e potrà esserlo per tutte le altre Amministrazioni regionali. Le cooperative sociali extraregionali potranno invece gestire i servizi solo se soddisfano le stesse caratteristiche richieste per l’iscrizione all’Albo, mentre restano escluse dalle convenzioni con la Pa.
Circa i tempi di pagamento, è previsto che le amministrazioni pubbliche appaltanti dovranno fissare il calendario massimo dei pagamenti alle coop e corrispondere gli interessi di legge in caso di ritardo.
Tra le forme di promozione ed incentivazione delle cooperative sociali sono previsti: la costituzione di un fondo rischi consortile per il sostegno a varie misure creditizie; contributi ai datori di lavoro (per un massimo di due anni) per nuove assunzioni di persone nelle categorie protette fino al 30% del costo effettivo della retribuzione (elevabile al 70% in caso di assunzione di ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi); la possibilità di fruire dei servizi erogati dalla struttura regionale di acquisto, con vantaggio economico per le cooperative stesse.