Il consigliere regionale Antonio Mumolo esprime grande soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Monte San Pietro (BO) che impegna il Comune ad istituire il Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. L’ordine del giorno è stato proposto da alcuni consiglieri del PD ed è stato approvato venerdi 19 giugno con i voti favorevoli del gruppo consiliare “Centro sinistra per Monte San Pietro” (PD, Sinistra e Libertà, Verdi, IDV) e della Lista Grillo. Contrari PDL e Lega Nord. “Il registro comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento – dice Antonio Mumolo – è uno strumento importante, che rende possibile a tutti i cittadini che lo desiderano di scrivere il proprio testamento biologico senza doversi recare da un notaio.” “Spero – prosegue il consigliere regionale – che l’iniziativa di Monte San Pietro possa servire anche per far tornare attenzione su un tema importante, e che possa accelerare l’istituzione del registro per il testamento biologico anche nella città di Bologna.” “Ricordo – conclude Mumolo – che lo scorso gennaio il consiglio comunale di Bologna di cui facevo parte aveva approvato il registro, ma in questi mesi nulla si è fatto per realizzarlo concretamente. Insieme ad altri consiglieri regionali lo scorso aprile ho chiesto un incontro al Commissario Cancellieri per parlare proprio di questo, ma il commissario ad oggi non ha mai risposto.”

L’Ordine del Giorno approvato a Monte San Pietro:

O. d. G. per l’istituzione presso il Comune di Monte San Pietro di un Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) e l’adozione dei necessari provvedimenti.
Il Consiglio Comunale di Monte San Pietro

PREMESSO CHE
Attualmente lo sviluppo scientifico permette l’utilizzo di nuove tecnologie in ambito sanitario che rendono possibile il prolungamento artificiale della vita di un individuo anche se privato delle sue fondamentali facoltà fisiche e mentali;

Queste nuove possibilità scientifiche e tecnologiche hanno fatto emergere nella società civile numerosi interrogativi sui confini entro cui sia lecito farvi ricorso senza ledere la dignità della persona e la sua libertà di scelta, ponendo in primo piano il problema di una gestione responsabile delle terapie;

Tali interrogativi di per sé non coinvolgono, nè tanto meno ledono, le convinzioni etiche e religiose di ciascuno, in quanto sono rivolti a garantire la libertà individuale di esprimere la propria volontà sull’utilizzo di pratiche che producono artificialmente una condizione “contro natura” di pseudo – sopravvivenza dell’organismo;

Per tali motivi è oggi maturata in ampi strati di popolazione la richiesta di poter anticipare la propria volontà mediante una “Dichiarazione Anticipata di Trattamento” (DAT), detta anche “testamento biologico”, costituita da un Atto scritto nel quale il cittadino che lo ritenga necessario possa dare disposizioni in merito ai trattamenti medici da attuare nel caso venga colpito da malattie o traumatismi cerebrali che comportino la perdita di coscienza permanente ed irreversibile;

Tale dichiarazione necessita anche l’individuazione di un “fiduciario”, cioè di una persona che assuma il compito di garante della esecuzione della volontà del dichiarante e che possa intervenire, nel caso sia venuta meno la sua capacità decisionale, sulle scelte riguardanti i trattamenti sanitari;

CONSIDERATO CHE

La Costituzione italiana sancisce il diritto all’autodeterminazione terapeutica, in particolare nell’art. 32, che tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo” ed afferma che “nessuno può essere costretto ad un trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge”, nei casi in cui il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri;

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea evidenzia come il consenso libero ed informato all’atto medico debba essere considerato non solo come un requisito di liceità del trattamento, ma come un vero e proprio diritto del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all’integrità della persona (art. 8 titolo I);

che la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Orviedo il 4 aprile 1997 dagli stati membri del Consiglio d’Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001, stabilisce, all’art. 9, che saranno tenuti in debita considerazione i desideri di un paziente espressi precedentemente in merito ad un intervento medico anche quando al momento dell’intervento non sia in grado di esprimere la sua volontà;

che già il Codice di Deontologia Medica approvato il 3 ottobre 1998 prevedeva all’art.16 che il medico debba astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato e all’art. 34 che il medico debba attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi liberamente espressa dalla persona, inoltre il medico, quando il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, deve tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso;

che anche il nuovo Codice Deontologico approvato nel 2006 afferma all’art. 35 che “il medico, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente”;

TENUTO CONTO CHE

Vi è la necessità di assicurare parità di trattamento, nel rispetto dei principi di cui sopra, ai soggetti che non siano in grado di esprimere consenso ai trattamenti e di comunicare la propria volontà terapeutica;

Ai Comuni spettano le funzioni amministrative che riguardano la popolazione del proprio territorio, in modo specifico per quanto riguarda i settori dei servizi alla persona ed alla comunità;

RITENENDO CHE
Sia necessario garantire ai cittadini del nostro Comune la possibilità, facoltativa ed a carattere volontario, di esprimere anticipatamente il proprio consenso/diniego verso l’adozione di pratiche sanitarie atte a prolungare artificialmente lo stato di sopravivenza dell’organismo, qualora intervengano condizioni gravi ed irreversibili degli stati di coscienza che tolgano al soggetto la possibilità di esprimere consapevolmente la propria volontà;

VALUTA CHE
la modalità opportuna per garantire quanto sopra espresso possa essere realizzata istituendo, presso gli uffici competenti del Municipio di Monte San Pietro, un Registro Comunale che raccolga e custodisca le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) liberamente rilasciate dai cittadini;

l’istituzione e la tenuta del Registro DAT dovrà attenersi alle seguenti linee guida:

Il Registro dovrà consentire l’iscrizione nominativa, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che abbiano redatto e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

Il dichiarante potrà consegnare direttamente all’Ufficio comunale competente la propria Dichiarazione in busta chiusa, la dichiarazione dovrà essere assunta agli atti dell’ente mediante sua registrazione da apporsi sulla busta stessa, avendone redatto e conservato una copia per sé e una per il “fiduciario”; nel caso in cui la DAT sia già stata depositata presso un notaio, il dichiarante dovrà indicare, oltre al “fiduciario”, il nominativo del notaio rogante.

L’archiviazione delle dichiarazioni dovrà avvenire, in un’apposita sezione del protocollo dell’Ente, in ordine alfabetico.

Dovrà essere realizzato un registro telematico dei soggetti che hanno presentato la propria DAT, che dovrà contenere nome e cognome e data di nascita del soggetto, nonché la data di presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione DAT rimarrà conservata, anche in casi di variazione di residenza del dichiarante all’interno del comune; qualora invece la variazione di residenza sia in uscita verso altro comune, dovrà essere concordato col dichiarante se mantenerla presso il comune, trasferirla ad altro ente oppure ritirarla.

In caso di decesso del dichiarante la dichiarazione dovrà essere stralciata dal registro e distrutta.

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal dichiarante in qualunque momento.

I dati comunicati dal dichiarante dovranno essere trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela della riservatezza e segretezza circa le decisioni contenute.

SI IMPEGNA

Ad istituire con apposita deliberazione un Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, aperto a tutti i cittadini del Comune di Monte San Pietro, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza e della reperibilità delle Dichiarazioni e dell’indicazione del “Fiduciario”;

IMPEGNA LA GIUNTA

Ad adottare i provvedimenti attuativi necessari all’istituzione ed organizzazione del Registro ed a definirne le modalità operative secondo le linee guida sopra dettate;

A dare adeguata pubblicità al provvedimento qui adottato affinché i cittadini che intendano avvalersi di tale opportunità ricevano tutte le informazioni necessarie, sulla presentazione della dichiarazione e sullo stato di validità della stessa nel corso del tempo, nonché sulle eventuali modalità di rinnovo e sulle modalità di cancellazione dal registro.

A fornire tutti gli elementi necessari per consentire ai cittadini di orientare la propria scelta nel modo più consapevole e rispettoso di una corretta relazione medico paziente;

INVITA INOLTRE

il Parlamento italiano a riavviare la discussione sul tema del testamento biologico al fine di giungere finalmente all’approvazione di una legge ordinaria, quindi in esito ad un corretto dibattito che coinvolga tutto il Parlamento, che disciplini la materia, che garantisca la libertà del cittadino a decidere della propria persona in coscienza e secondo la propria responsabilità, a garanzia della dignità del fine vita.

Monte San Pietro,
per il Gruppo Consiliare “Centro e Sinistra per Monte San Pietro”

I Consiglieri:
Giorgio Mereu, Carla Rimondi, Stefania Gubellini.