Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato il registro per il Testamento Biologioco.

Antonio Mumolo è tra i consiglieri comunali di Bologna che hanno collaborato attivamente all’istituzione del registro comunale per le dichiarazioni anticipate di trattamento, che consentirà ad ogni cittadino che lo desideri di scrivere il proprio Testamento Biologico.

Si è trattato di un percorso molto lungo e impegnativo ma oggi Bologna è tra le prime città italiane a dotarsi di un tale registro.

La delibera

* licenziata con 22 voti favorevoli (PD, IDV, Sinistra per Bologna, PRC, Lista Grillo) e 1 contrario (Lega Nord)

P.G. N.: 308304/2009
N. O.d.G.: 11/2010
Data Seduta Consiglio: 25/01/2010

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– con ODG n. 220/2009 del 23 novembre 2009, PG. n. 259399/2009, il Consiglio comunale si è impegnato ad istituire, con propria deliberazione, un Registro Comunale delle “Dichiarazioni Anticipate di Trattamento”;

– per “Dichiarazione Anticipata di Trattamento” (di seguito, DAT) si intende un atto scritto con il quale ciascuno possa disporre in merito ai trattamenti medici in situazione di malattie o traumatismi cerebrali, che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile;

Richiamate le disposizioni normative citate nel predetto ordine del giorno ed in particolare:

– art. 32 Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nei casi in cui il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri, così riconoscendo il diritto all’autodeterminazione terapeutica;

– art. 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001 n. 145, che dispone: “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”;

– Codice di deontologia medica, approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, modificato il 16 dicembre 2006, che prevede: il medico “deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato” (art.16); “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (…). In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti (…) curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona” (art.35) e ” deve attenersi (…) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (…) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato” (art.38);

Richiamati inoltre:

– l’art. 13 della Costituzione, che afferma l’inviolabilità della libertà personale;

– l’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce l’obbligo di rispettare, nell’ambito della medicina, il consenso libero e informato della persona interessata;

Tenuto conto:

– dello “Studio di fattibilità relativo all’istituzione di un Registro dei testamenti biologici” prodotto dallo specifico gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna (in atti);

– della proposta di deliberazione per il Consiglio, di iniziativa popolare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto, promossa da “Rete Laica Bologna” – depositata presso la Segreteria generale del Comune di Bologna in data 12 novembre 2009 PG. n. 279446/2009, corredata di n. 2521 firme e di relazione illustrativa, concernente “Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico”;

– dei contributi espressi da parte di singoli cittadini ed associazioni in occasione del percorso di udienze conoscitive che ha accompagnato la discussione dell’argomento, nelle sedute delle Commissioni consiliari “Affari Generali e Istituzionali” e “Sanità, Politiche sociali, Politiche Abitative e della Casa”, in data 18/11/2009 e 19/11/2009 ;

Considerato che spettano al Comune, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 267/2000, “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità” e ritenuto che l’istituzione del registro delle DAT – avente ad oggetto l’iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT ed allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza, della reperibilità delle dichiarazioni e dell’indicazione del fiduciario – sia ascrivibile a tale settore organico di materie;

Considerato il ruolo del Comune, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile;

Ritenuto pertanto opportuno istituire un Registro comunale delle DAT, anche per corrispondere ad una precisa istanza espressa dalla collettività locale;

Richiamato il d. legisl. 30/6/2003 n. 196 e dato atto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati acquisiti per la costituzione del registro;

Dato atto che, in data 17/12/2009, PG. n. 307821, è stata inoltrata richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d. legisl. n. 196/2003, per identificare i tipi di dati sensibili e le operazioni di trattamento eseguibili in riferimento alle finalità di cui al presente atto;

Visto l’art. 114 Cost.;

Dato atto che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere di regolarità tecnica in ordine alla presente deliberazione espresso dal Responsabile del Settore Staff del Consiglio comunale, sentiti i Settori Segreteria Generale, Comunicazione e Avvocatura;

Dato atto altresì che l’istruttoria amministrativa è stata coordinata dal Segretario Generale;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

Su proposta del Consigliere comunale Sergio Lo Giudice;
*

DELIBERA

1. di istituire il Registro comunale delle “Dichiarazioni anticipate di trattamento” (DAT), avente ad oggetto l’iscrizione nominativa dei soggetti che hanno redatto e sottoscritto una DAT ed allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza e della reperibilità delle dichiarazioni e dell’indicazione del fiduciario;

2. di dare atto che:

– tale Registro deve consentire l’iscrizione nominativa, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i residenti nel Comune di Bologna che abbiano redatto e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento;

– la sopra citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene la data di presentazione, il luogo di reperibilità della DAT e l’indicazione del fiduciario nominato dal dichiarante;

– in caso di avvenuto deposito della DAT presso un notaio, il dichiarante indica, oltre al fiduciario, il nominativo del notaio rogante;

– in alternativa, il dichiarante può consegnare direttamente all’Ufficio comunale preposto la propria DAT, in busta chiusa, avendone redatta e conservata una copia per sé e una per il fiduciario;

– il venire meno della situazione di residenza nel Comune di Bologna del dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro;

– l’iscrizione nel Registro può essere revocata o rinnovata dal dichiarante in qualunque momento;

3. di dare atto che, con apposita deliberazione consiliare, si procederà a modificare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per identificare i tipi di dati sensibili e le operazioni di trattamento eseguibili in riferimento alle finalità di cui al presente atto;

4. di demandare alla Giunta comunale l’adozione dei provvedimenti attuativi e la definizione delle modalità operative, ivi comprese la predisposizione di modulistica e l’assegnazione delle risorse strumentali e finanziarie atte a consentire lo svolgimento della funzione, nonchè l’individuazione delle forme più adeguate di informazione ai cittadini, in conformità ai criteri generali stabiliti nell’Odg n. 220/2009, citato in premessa.

La Direttrice del Settore
Maria Pia Trevisani