Voto unanime, in Commissione “Statuto e Regolamento” alla proposta avanzata dall’ufficio di presidenza della commissione per rendere più stringente la “clausola di valutazione” del progetto di legge presentato da Liana Barbati – del gruppo “Italia dei valori” – per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati collegati. La commissione ha suggerito di articolare in modo più puntuale la clausola valutativa per orientare il mandato alla Giunta rispetto agli obiettivi conoscitivi che l’Assemblea si pone. Barbati ha accolto questa proposta e presenterà un emendamento in merito. Nel dibattito è intervenuto il consigliere PD Antonio Mumolo, vicepresidente della VI Commissione.

“Riconosciuta la rilevanza e la delicatezza del fenomeno – dichiara Antonio Mumolo – il progetto di legge contiene all’art.10 una clausola valutativa che in futuro consenta alla Regione di capire se la legge ha funzionato o meno. La clausola proposta pone un obiettivo valutativo molto ambizioso ma non esplicita il “mandato informativo”: per poter valutare meglio i suoi effetti si potrebbe prevedere di inserire nella legge i “quesiti valutativi” che definiscano meglio i contenuti della relazione di Giunta.”

“Per contestualizzare gli interventi – conclude Mumolo – il progetto di legge potrebbe prevedere un’analisi del fenomeno della scomparsa dei minori sul territorio regionale anche in rapporto a quanto avviene a livello nazionale. Si potrebbe inoltre prevedere di avere informazioni sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal progetto di legge, sul grado di fruizione, sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti.”


Il progetto di legge in sintesi

L’obiettivo è “promuovere e valorizzare gli istituti, gli strumenti, le azioni e le strategie che la Regione, anche in collaborazione con i soggetti pubblici o privati interessati, deve predisporre ed attuare” per limitare il fenomeno della scomparsa dei minori, nell’ambito di una più generale politica di diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e di riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali. Si intende costruire, per gli scomparsi e le loro famiglie, una rete di sostegno collettivo; e si propongono azioni utili a prevenire il fenomeno. La Regione potrà stipulare accordi con le Università, le scuole, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale che operano nei settori della tutela dei minori, per iniziative formative.
L’art. 3 prevede che la Regione possa stipulare accordi con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano nei settori della tutela dei minori e della prevenzione e del contrasto al fenomeno della loro scomparsa; l’art. 4 contempla la promozione e l’attuazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione su questi fenomeni, dirette ai soggetti interessati e, più in generale, alla comunità regionale; l’art. 5 valorizza il ruolo della polizia amministrativa locale nel perseguire le finalità della proposta; l’art. 6 prevede l’attivazione di una banca-dati e di un Numero Verde attivo 24 ore su 24, per raccogliere in tempo reale tutte le segnalazioni provenienti dal territorio regionale, riferite a situazioni di scomparsa di minori; l’art. 7 prevede che la Regione, nell’ambito delle proprie competenze socio-sanitarie, attivi interventi assistenziali a favore dei minori e dei loro familiari per prevenire o superare situazioni di disagio personale o sociale causate da episodi di scomparsa.
Viene contemplata l’istituzione, da parte della Regione, di un “Fondo di solidarietà per i familiari dei minori scomparsi”, per sostenere le famiglie che abbiano dovuto sostenere spese per ricerche ed indagini (a questo fondo potranno accedere solamente coloro che risiedono nel territorio regionale).
Con l’art. 8, la Regione “riconosce e valorizza” la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, da celebrarsi ogni anno il 25 maggio (per sensibilizzare la comunità regionale su questo fenomeno e per diffondere “solidarietà e speranza”); nell’art. 9 si promuovono le iniziative e gli interventi che “l’istituendo Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza adotterà, nell’esercizio delle proprie funzioni”. Infine, all’art. 10, la citata clausola valutativa: ogni due anni la Giunta presenterà alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione sullo stato d’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.